Regio decreto 383/1934
Art. 326 — Gli uffici di ragioneria delle provincie, nonche' quelli dei comuni, ove siano istituiti, vigilano sull'osser…
Art. 326. Gli uffici di ragioneria delle provincie, nonche' quelli dei comuni, ove siano istituiti, vigilano sull'osservanza delle leggi e delle altre disposizioni concernenti: a) la conservazione del patrimonio provinciale e comunale; b) l'esatto accertamento delle entrate; c) la regolare gestione dei fondi di bilancio. I dirigenti degli uffici predetti riferiscono al Preside o al Podesta' su tutto quanto abbiano occasione di rilevare nell'adempimento delle proprie funzioni e che interessi il bilancio, specialmente per cio' che riguarda l'andamento degli impegni di spesa.
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