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Regio decreto 383/1934

Art. 325 — Il tesoriere del comune o della provincia estingue i mandati nei limiti del fondo stanziato in bilancio

ELI /it/regio-decreto/1934/03/03/383/art/325parte di Regio decreto 383/1934
Art. 325. Il tesoriere del comune o della provincia estingue i mandati nei limiti del fondo stanziato in bilancio. Sotto la piu' stretta responsabilita' personale non paghera' alcuna somma i cui mandati o prospetti di pagamento non siano conformi alle disposizioni di legge. L'emissione ed il pagamento dei mandati provvisori sono vietati. I mandati ruoli e prospetti, coi quali si provvede al pagamento degli stipendi degli impiegati, delle pensioni, dei fitti e di simili spese, non possono essere emessi prima della scadenza del debito. Sono vietati i mandati, ruoli e prospetti annuali complessivi.

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