Regio decreto 383/1934
Art. 327 — Le deliberazioni, gli atti e i provvedimenti che approvano contratti o che comunque autorizzano spese a caric…
Art. 327. Le deliberazioni, gli atti e i provvedimenti che approvano contratti o che comunque autorizzano spese a carico del bilancio della provincia o del comune, debbono essere comunicati all'ufficio di ragioneria per la registrazione del relativo impegno di spesa. L'ufficio di ragioneria, prima di eseguire la registrazione, verifica la legalita' della spesa e la regolarita' della documentazione e accerta la giusta imputazione della spesa medesima al bilancio, nonche' la disponibilita' del fondo sul relativo articolo. All'ufficio di ragioneria debbono, altresi', comunicarsi le deliberazioni, gli atti e i provvedimenti dai quali possono derivare impegni di spesa, indicando l'ammontare presunto di tali impegni, nonche' l'esercizio finanziario e l'articolo del bilancio cui debbono imputarsi. L'ufficio di ragioneria prenota nelle sue scritture, in sede separata, tali impegni in corso di formazione. Sulle deliberazioni, atti e provvedimenti di cui al presente articolo l'ufficio di ragioneria deve apporre il visto per la assunzione dell'impegno. Nei comuni ove non esiste ufficio di ragioneria, provvede agli adempimenti suddetti, sotto la propria responsabilita', il segretario comunale.
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