Regio decreto 383/1934
Art. 324 — I mandati di pagamento sono sottoscritti dal Podesta' o dal Preside e dal segretario del comune o della provi…
Art. 324. I mandati di pagamento sono sottoscritti dal Podesta' o dal Preside e dal segretario del comune o della provincia e contrassegnati dal ragioniere, ove esiste. Prima di emettere un mandato di pagamento deve essere verificata la causa legale e la giustificazione della spesa, liquidato il conto, verificato che non sia violata alcuna legge, che la somma da pagare sia nei limiti del bilancio e che ne sia fatta la giusta imputazione, secondo che essa appartiene al conto della competenza o a quello dei residui, alla relativa categoria ed all'articolo che debbono sempre essere indicati nel mandato.
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