Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 383/1934Art. 199
Regio decreto 383/1934

Art. 199 — Gli stipendi, gli aumenti periodici, i supplementi di servizio attivo e i diritti accessori dei segretari com…

ELI /it/regio-decreto/1934/03/03/383/art/199parte di Regio decreto 383/1934
Art. 199. Gli stipendi, gli aumenti periodici, i supplementi di servizio attivo e i diritti accessori dei segretari comunali sono stabiliti, per ciascun grado, in conformita' alla tabella A annessa alla presente legge. Essi sono a carico del comune e vengono assegnati con provvedimento del Ministro dell'Interno o del Prefetto, secondo la rispettiva competenza. Ai segretari comunali, che abbiano raggiunto lo stipendio massimo del proprio grado, possono essere assegnati, previo parere del Consiglio di amministrazione, e con riguardo alle loro specifiche attribuzioni, diritti accessori, nella misura di cui alla tabella B. I segretari dei comuni con popolazione superiore ai 450.000 abitanti hanno inoltre diritto ad un'indennita' di carica di annue lire 6.000, soggetta alla riduzione del 12 % agli effetti del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 383/1934 · fonte Normattiva ↗

← Art. 198 Art. 200 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.