Regio decreto 383/1934
Art. 200 — Spetta ai segretari comunali di grado inferiore al 3° l'indennita' temporanea di caro viveri stabilita dalla …
Art. 200. Spetta ai segretari comunali di grado inferiore al 3° l'indennita' temporanea di caro viveri stabilita dalla tabella C annessa alla presente legge. Per le missioni legittimamente autorizzate per ragioni di servizio, spettano al segretario le indennita' stabilite per i funzionari governativi di grado corrispondente, secondo la tabella E annessa alla presente legge.
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