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Regio decreto 383/1934

Art. 198 — Il segretario, che abbia conseguito la promozione di grado, ha facolta' di rinunciare alla medesima

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Art. 198. Il segretario, che abbia conseguito la promozione di grado, ha facolta' di rinunciare alla medesima. Il segretario, che abbia per due volte consecutive rinunciato alla promozione, e' escluso dai successivi scrutini.

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