Regio decreto 1740/1933
Art. 93 — Conducenti di compressori e di altre macchine stradali con motori a scoppio o a combustione (Diesel)
Art. 93. Conducenti di compressori e di altre macchine stradali con motori a scoppio o a combustione (Diesel). I conducenti di compressori e di altre macchine stradali con motore a scoppio o a combustione (Diesel) devono essere muniti di certificato di abilitazione che autorizzi a condurre, rilasciato dal Circolo Ferroviario d'Ispezione, previo risultato favorevole di esame secondo le norme prescritte per i conducenti di automobili. I documenti da produrre al Circolo, a corredo della domanda, sono: certificato di buona condotta, certificato di idoneita' fisica di data non anteriore a tre mesi, due fotografie firmate sul verso.
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