Regio decreto 1740/1933
Art. 92 — Conducenti di automobili a vapore
Art. 92. Conducenti di automobili a vapore. Coloro che intendano conseguire la patente di abilitazione per la guida di automobili a vapore devono, all'atto dell'esame, produrre anche i documenti comprovanti la loro conoscenza di macchine a vapore ed in mancanza dimostrare sempre, in sede di esame, tale conoscenza.
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