Regio decreto 1740/1933
Art. 94 — Ritiro delle patenti di abilitazione di primo e secondo grado
Art. 94. Ritiro delle patenti di abilitazione di primo e secondo grado. Le patenti di abilitazione di primo e secondo grado sono ritirate su ordine del Prefetto: 1° per motivi di pubblica sicurezza; 2° ogni qualvolta in seguito a visita individuale o a revisione collettiva il conducente risulti non piu' idoneo a condurre automobili; 3° quando il conducente, che alla visita medica abbia raggiunto il visus minimo con correzione di lenti, sia sorpreso a non fare uso delle stesse; 4° quando il conducente venga a trovarsi in una delle condizioni prevedute dell'articolo 84 (indegnita'); 5° quando il conducente risulti dedito all'uso di bevande alcooliche o di altre sostanze inebrianti o di sostanze stupefacenti; 6° quando il conducente eserciti abusivamente un servizio pubblico di linea o quando adibisca arbitrariamente l'automobile ad uso diverso da quello per il quale venne rilasciata la licenza di circolazione. In tal caso il Prefetto provvede al ritiro della patente uditi l'Intendenza di finanza e il Circolo Ferroviario d'Ispezione. La patente e' ritirata per un periodo da uno a tre mesi; nel caso di successiva violazione o di servizi effettuati in concorrenza ad altri servizi di trasporto concessi od autorizzati, il ritiro delle patenti e' disposto per un periodo da due a sei mesi; 7° quando la condanna penale disponga il ritiro della patente nei casi preveduti nel presente decreto ed in ogni altro caso quando abbia per effetto la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte; 8° nei casi di investimento che abbia cagionato lesioni personali gravi. Gli agenti incaricati di vigilare sulla osservanza del presente decreto ne riferiranno immediatamente al Prefetto; 9° in ogni caso di investimento quando il conducente si sia dato alla fuga; 10° quando il conducente non si presenti, senza giustificato motivo, alle visite di revisione od all'esperimento di cui all'articolo 91, e continui abusivamente a condurre automobili. E' fatto obbligo ai Podesta' di vigilare affinche' per quanto concerne l'iniziativa degli agenti municipali, le disposizioni dei numeri 5, 7, 8 e 9 abbiano immediata attuazione. I cancellieri addetti al giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, debbono darne immediata partecipazione al Prefetto, quando, nei casi indicati nei numeri 2, 3 e 4 dell'articolo 84 e nel n. 7 del presente articolo, risulti che il condannato sia munito di patente per condurre autoveicoli. Insieme col ritiro della patente di abilitazione di primo e secondo grado, e' disposto quello della patente di terzo grado di cui il conducente fosse munito. Anche in difetto di tale provvedimento, il conducente s'intende ugualmente ed immediatamente decaduto dall'autorizzazione a condurre automobili per i quali occorra la patente di terzo grado. L'ordine del Prefetto e' immediatamente esecutivo. In quanto non sia preveduto da particolare disposizione di legge, il Prefetto, su istanza dell'interessato revoca l'ordine di ritiro della patente quando sia venuta meno la causa che ebbe a determinarlo. Contro i provvedimenti del Prefetto e' concessa facolta' all'interessato, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, di presentare ricorso al Ministro per le Comunicazioni. Le Prefetture sono tenute a comunicare di volta in volta al Ministero delle Comunicazioni (Ispettorato Generale Ferrovie, Tramvie ed Automobili) gli estremi delle patenti di abilitazione che siano state ritirate o restituite, le generalita' dei conducenti ed i motivi del ritiro o della restituzione.
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