Regio decreto 1740/1933
Art. 91 — Revisione delle patenti di abilitazione
Art. 91. Revisione delle patenti di abilitazione. Con decreto del Ministro per le Comunicazioni, di concerto con quello per l'Interno, sono ordinate a periodi non maggiori di dieci anni revisioni generali o parziali, anche per singole provincie, delle patenti di abilitazione per conducenti di automobili, allo scopo di accertare che sussistano le condizioni di idoneita' fisica, psichica e morale, indicate negli articoli precedenti. In ogni tempo il Prefetto puo' fare obbligo a singoli conducenti di sottoporsi a visita di revisione per accertare se sussistano ancora i requisiti fisici e psichici prescritti. Per gli accertamenti indicati nel presente articolo si osservano le norme stabilite negli articoli precedenti eccetto per quanto concerne l'acutezza visiva per i conducenti servizio privato, per la quale e' ammesso un visus complessivo di dieci decimi, ottenibile con qualsiasi correzione di lenti, e per i conducenti in servizio pubblico un visus complessivo non inferiore a quattordici decimi senza correzione di lenti con un minimo per occhio di cinque (Tavola Snellen). Per quanto concerne le funzioni uditive e' sufficiente la percezione della voce sussurrata a quattro metri di distanza da ciascun lato. Il Ministro per le Comunicazioni, di concerto con quello per l'Interno, stabilira', le categorie dei sanitari, fra quelle previste nell'articolo 83, cui affidare le visite di revisione e le modalita' delle visite stesse. Il Ministro per le Comunicazioni ha facolta' di sottoporre in qualunque tempo, in seguito a segnalazione dei Prefetti e dei direttori dei Circoli Ferroviari i singoli conducenti ad un esperimento di controllo per accertare che gli stessi conservino la necessaria abilita' alla guida.
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