Regio decreto 1740/1933
Art. 90 — Facolta' agli allievi conducenti di condurre autoveicoli
Art. 90. Facolta' agli allievi conducenti di condurre autoveicoli. A chi abbia presentato domanda per l'esame del conducente di automobili e' consentito di esercitarsi su automobile, purche' a suo fianco si trovi un conducente abilitato che deve vigilare, per tutti gli effetti, la marcia dell'automobile. Lo allievo conducente, anche se sia il proprietario della macchina, deve essere munito, per esibirla ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali ed agenti incaricati di vigilare sull'osservanza del presente decreto, di una ricevuta di data non anteriore a sei mesi per la patente di primo grado e di due mesi per la patente di secondo grado, da cui risulti l'avvenuta presentazione della domanda. Le esercitazioni su motocicli, motocarrozzette o motofurgoncini sono consentite soltanto in luoghi poco frequentati; gli Enti cui le strade appartengono hanno facolta' di stabilire i luoghi riservati a siffatte esercitazioni. Chiunque, benche' munito della ricevuta prescritta circoli senza l'assistenza di un conducente abilitato, oppure in luoghi ove l'esercitazione sia vietata, e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire duemila.
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