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Regio decreto 1740/1933

Art. 89 — Conducenti di motocarrozzette adibite a servizi pubblici

ELI /it/regio-decreto/1933/12/08/1740/art/89parte di Regio decreto 1740/1933
Art. 89. Conducenti di motocarrozzette adibite a servizi pubblici. Per condurre motocarrozzette adibite a servizi pubblici occorre la patente di abilitazione di terzo grado da conseguirsi a termini delle disposizioni di cui agli articoli 85, 87 ed 88 del presente decreto, ma non e' richiesto il documento previsto al n. 1, parte prima dell'articolo 85 predetto. Ai conducenti di motocarrozzette adibite a servizi pubblici sono applicabili tutte le disposizioni relative ai conducenti di automobili di cui al presente decreto.

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