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Regio decreto 1740/1933

Art. 85 — Certificato di idoneita' per le patenti di terzo grado

ELI /it/regio-decreto/1933/12/08/1740/art/85parte di Regio decreto 1740/1933
Art. 85. Certificato di idoneita' per le patenti di terzo grado. Chi intenda ottenere il certificato di idoneita' per la patente di abilitazione di terzo grado a condurre automobili in servizio pubblico occorre faccia domanda al Circolo Ferroviario d'Ispezione, unendo i seguenti documenti: l° patente di abilitazione di secondo grado, conseguita da almeno sei mesi; 2° certificato medico rilasciato nel modo di cui al numero due della prima parte dell'art. 83 dal quale risulti che il richiedente oltre gli altri requisiti indicati in detto articolo abbia un'acutezza visiva di dieci decimi per ciascun occhio senza correzione di lenti e percepisca la voce sussurrata a otto metri di distanza da ciascun lato; 3° certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a un mese dalla data di presentazione della domanda. Non possono essere ammessi all'esame di idoneita', per il conseguimento della patente di terzo grado, coloro che abbiano riportato condanna per delitto a pena restrittiva della liberta' personale superiore ad un mese.

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