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Regio decreto 1740/1933

Art. 86 — Esame di idoneita' per ottenere la patente di abilitazione di primo o di secondo grado

ELI /it/regio-decreto/1933/12/08/1740/art/86parte di Regio decreto 1740/1933
Art. 86. Esame di idoneita' per ottenere la patente di abilitazione di primo o di secondo grado. Il Circolo Ferroviario d'Ispezione, dopo aver riscontrato preliminarmente il concorso delle condizioni di idoneita' fisica, psichica e morale indicata negli articoli precedenti e riservatone al Prefetto l'accertamento definitivo, ammette il richiedente all'esame. Per la patente di primo grado il Circolo accerta l'idoneita' morale del richiedente in base ad esibizione di qualsiasi documento dal quale possano anche rilevarsi le generalita', l'eta' e la residenza. In casi di dubbi sulla idoneita' fisica o psichica il Circola potra' richiedere il certificato medico. L'esame ha luogo, salvo quanto dispone l'articolo 107, presso la sede del Circolo o in quelle altre localita' che saranno designate dal Ministero delle Comunicazioni (Ispettorato Generale Ferrovie, Tramvie ed Automobili) quali sedi normali di esame. L'esame teorico deve essere sostenuto davanti ad una Commissione composta da un ingegnere del Circolo Ferroviario d'Ispezione e da un rappresentante del Reale Automobile Club d'Italia ed e' distinto secondo il tipo del motore: ad esplosione, a combustione (Diesel), elettrico ed a vapore. In ogni caso la Commissione esclude dall'esame il candidato che non sappia leggere e scrivere. L'esame pratico di guida si svolgera' davanti ad un ingegnere del Circolo Ferroviario d'Ispezione secondo le norme stabilite con decreto dal Ministro per le Comunicazioni. Il candidato deve dimostrare: 1° abilita' alla guida dell'autoveicolo; 2° conoscenza dei meccanismi che lo compongono a norma del programma che sara' fissato dal Ministro per le Comunicazioni; 3° conoscenza delle leggi e dei regolamenti sulla circolazione. Il Circolo, in seguito all'esito favorevole dell'esame, rilascia il certificato di idoneita'. Coloro che abbiano sostenuto con esito sfavorevole una prova di esame potranno ripeterla non prima di un mese e non dopo tre mesi senza obbligo di rinnovare la domanda e i documenti. Per coloro che abbiano chiesto il certificato di idoneita' per conseguire la patente di primo grado, l'esame e' limitato alla prova pratica di guida da farsi ai sensi del sesto capoverso del presente articolo. Il candidato deve altresi' dimostrare di conoscere il significato delle segnalazioni stradali e le principali norme di circolazione.

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