Regio decreto 1740/1933
Art. 84 — Casi di indegnita'
Art. 84. Casi di indegnita'. Non possono essere ammessi all'esame di idoneita' di cui all'articolo 86: 1° coloro che si trovino in stato di liberta' vigilata o siano sottoposti all'ammonizione od al confino di polizia; 2° coloro che abbiano riportata condanna per delitto a pena restrittiva della liberta' personale per durata superiore a tre anni; 3° coloro che siano stati condannati due volte per delitto a pena inferiore a quella indicata nel numero precedente, purche' la pena inflitta per ciascuna condanna sia superiore a sei mesi se si tratti di delitto contro la persona o contro il patrimonio, ovvero sia superiore ad un anno se si tratti di altro delitto; 4° coloro che siano stati condannati due volte per ubbriachezza o tre volte per una delle contravvenzioni prevedute negli articoli dal 672 al 681 del Codice penale e tre volte alla pena dell'arresto per contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto. L'indegnita' cessa quando sia intervenuto il provvedimento di riabilitazione.
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