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Regio decreto 1740/1933

Art. 83 — Certificato di idoneita' per le patenti di primo o secondo grado

ELI /it/regio-decreto/1933/12/08/1740/art/83parte di Regio decreto 1740/1933
Art. 83. Certificato di idoneita' per le patenti di primo o secondo grado. Chi intenda ottenere il certificato di idoneita' per patente di abilitazione di primo o di secondo grado deve sottostare ad esame facendone domanda ad un Circolo Ferroviario di Ispezione. La domanda, se diretta i conseguire il certificato di idoneita' per la patente di abilitazione di secondo grado, deve essere corredata dai seguenti documenti: 1° certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi; 2° certificato medico di data non anteriore a tre mesi rilasciato da un ispettore sanitario delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in attivita' di servizio, con firma legalizzata dal comandante del Corpo al quale appartiene l'ufficiale medico o da un ufficiale sanitario con firma legalizzata nei modi di legge. Dal certificato medico deve risultare che l'aspirante: a) non e' affetto da malattie fisiche e psichiche e non presenta deficienze organiche di qualsiasi specie che gli impediscano di condurre con sicurezza un automobile; b) non presenta sintomi che lo rivelino dedito all'uso di bevande alcooliche o di altre sostanze stupefacenti; c) ha campo visivo e senso cromatico normale e possiedo un visus complessivo di dodici decimi (tavola di Snellen) con non meno di cinque per l'occhio che vede di meno, raggiungibile con correzioni di lenti sferiche o cilindriche di - 7 D o + 5 D. La differenza fra la rifrazione dei due occhi non deve essere superiore alle tre diottrie; d) percepisce la voce di conversazione ad otto metri di distanza da ciascun lato. Alla domanda devono essere annesse due fotografie firmate dal richiedente. Il certificato di idoneita' non puo' essere rilasciato a chi non abbia compiuto gli anni diciotto.

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