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Regio decreto 1740/1933

Art. 80 — Aggiornamento delle licenze di circolazione e delle autorizzazioni alla circolazione

ELI /it/regio-decreto/1933/12/08/1740/art/80parte di Regio decreto 1740/1933
Art. 80. Aggiornamento delle licenze di circolazione e delle autorizzazioni alla circolazione. Ogni autoveicolo elle abbia subito il cambio del motore con altro di diverso tipo o di diversa potenza, o che abbia variato il tipo della carrozzeria o comunque abbia subito modificazioni delle caratteristiche indicate nel documento di circolazione, deve essere sottoposto a nuova visita e prova da parte del Circolo Ferroviario d'Ispezione e il documento di circolazione deve essere modificato in conseguenza a cura del Circolo stesso. Ove si tratti di motore di diverso tipo, deve essere accertato dal Circolo Ferroviario che l'autoveicolo sia in grado di funzionare con tutta regolarita' anche con il nuovo motore. Per gli autoveicoli di cui alla lett. b) dell'articolo 54 si provvede ai sensi del presente articolo solo in caso di cambio del motore. Il cambio del motore con altro identico deve essere, previa constatazione, annotato, insieme con il numero del nuovo motore, sul documento di circolazione dal Circolo Ferroviario d'Ispezione il quale ne dara' immediata comunicazione alla Prefettura. Chiunque circoli con veicolo non corrispondente alle caratteristiche indicate nel documento di circolazione e' punito con le pene e le altre sanzioni stabilite nel secondo capoverso dell'articolo 70.

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