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Regio decreto 1740/1933

Art. 81 — Ritiro della licenza di circolazione

ELI /it/regio-decreto/1933/12/08/1740/art/81parte di Regio decreto 1740/1933
Art. 81. Ritiro della licenza di circolazione. Il ritiro della licenza di circolazione deve essere ordinato dal Prefetto: 1° quando l'automobile o il rimorchio non presenti piu' le condizioni prescritte per la sicurezza della circolazione; 2° quando trattandosi di treno automobile questo circoli con un solo conducente; 3° quando sia esercitato abusivamente un servizio pubblico di linea ed in ogni altro caso di uso diverso da quello per il quale venne rilasciata la licenza di circolazione; 4° quando l'automobile o il rimorchio debba per qualsiasi causa essere ritirato dalla circolazione. Nei casi indicati nel n. 3 il Prefetto provvede al ritiro della licenza di circolazione uditi l'Intendenza di Finanza ed il Circolo Ferroviario d'Ispezione. La licenza di circolazione e' ritirata per un periodo da uno a tre mesi. Nel caso di successiva violazione o di servizi effettuati in concorrenza ad altri servizi pubblici di trasporto, concessi o autorizzati, il periodo del ritiro della licenza e' da due a sei mesi. Il Prefetto da' notizia di volta in volta al Ministero delle Comunicazioni (Ispettorato Generale Ferrovie, Tranvie ed, Automobili) degli estremi delle licenze di circolazione che siano state ritirate a norma del presente articolo e delle caratteristiche dei relativi veicoli. La validita' della licenza di circolazione puo' essere sospesa temporaneamente dal Prefetto per motivi pubblica sicurezza. Agli effetti del presente decreto l'autoveicolo s'intende: 1° adibito a servizio abusivo di linea quando, senza la prescritta concessione od autorizzazione, si, effettui trasporto di persone o di merci, per destinazioni fisse con una certa continuita' e periodicita', con offerta fatta indistintamente al pubblico e con prezzi unitari prestabiliti; 2° adibito ad uso diverso da quello per quale venne rilasciata la licenza di circolazione quando: a) sia adibito a trasporto di persone, mentre la licenza e' rilasciata per trasporto di cose; b) sia adibito ad uso pubblico, mentre la licenza e' rilasciata per uso privato; c) sia adibito ad uso pubblico, diverso da quello per il quale la licenza e' stata rilasciata. In caso di rifiuto a restituire la licenza, questa e' sequestrata, e sono applicabili le disposizioni dell'articolo 650 del Codice penale.

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