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Regio decreto 1740/1933

Art. 79 — Compressori ed altre macchine stradali con motore a scoppio o a combustione (Diesel)

ELI /it/regio-decreto/1933/12/08/1740/art/79parte di Regio decreto 1740/1933
Art. 79. Compressori ed altre macchine stradali con motore a scoppio o a combustione (Diesel). I compressori ed altre macchine stradali con motori a scoppio o a combustione (Diesel), per poter essere adibiti al servizio sulle strade ed aree pubbliche devono essere muniti di autorizzazione a circolare dal Circolo Ferroviario d'Ispezione da rilasciarsi in seguito al risultato favorevole di visite e prove eseguite da un ingegnere del Circolo. Per le modalita' delle visite e delle prove, si osservano le disposizioni degli articoli 65, 66, 104 e 108 del presente decreto. Ai contravventori sono applicabili le pene e le altre sanzioni stabilite nel secondo e terzo capoverso dell'articolo 70.

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