Regio decreto 1740/1933
Art. 72 — Targhe di riconoscimento per automobili e rimorchi
Art. 72. Targhe di riconoscimento per automobili e rimorchi. Ogni automobile deve essere munito di una targa metallica di riconoscimento, fissata solidamente nella parte posteriore di esso a cura del proprietario. I relativi modelli sono depositati presso il Ministero delle Comunicazioni (Ispettorato Generale Ferrovie, Tramvie ed Automobili). La targa e' di forma rettangolare, porta scritto, in carattere bianco su fondo nero, nella riga superiore il contrasse di individuazione della provincia, nella quale l'autoveicolo e' immatricolato ed in quella inferiore il numero di immatricolazione. Qualora il numero di immatricolazione risulti composto di piu' di quattro cifre, la cifra indicante le decine di migliaia e' posta nella riga superiore, alla destra del contrassegno di individuazione della provincia, dal quale sara' separata dal punzone ufficiale di cui all'articolo 75. Il contrassegno di individuazione delle provincie e' costituito da lettere, secondo l'allegata tabella A vistata dal Ministro per le Comunicazioni. La targa deve essere situata in modo ben visibile ed in guisa che l'orlo superiore della stessa non disti mai meno di centimetri trenta dal piano di appoggio delle ruote sul terreno. Allorche' accessori posti nella parte posteriore dell'automobile, ed altre sporgenze fisse o mobili, limitino comunque la visibilita' della targa di riconoscimento il proprietario ha l'obbligo di riprodurre il contrassegno di individuazione della provincia ed il numero di immatricolazione sulla parte piu' sporgente dell'automobile. Le indicazioni contenute nella targa di riconoscimento debbono essere riprodotte nella parte anteriore degli automobili in un punto ben visibile che si trovi ugualmente ad un'altezza non inferiore a centimetri trenta dal piano di appoggio delle ruote sul terreno. Per i rimorchi la targa e' di tipo uguale a quella degli automobili e deve portare la parola «rimorchio», in carattere bianco a rilievo, su un prolungamento della parte inferiore della targa. La targa deve essere collocata e illuminata in modo da rendere uniformemente leggibili tutti i caratteri a non meno di trenta metri dl distanza. Chi contravviene alle disposizioni dei capoversi 3, 4, 5 e 7 del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire cento a lire trecento. A colui che guidi un autoveicolo senza targa di riconoscimento a norma delle vigenti disposizioni sono applicabili le pene e le altre sanzioni stabilite nel secondo capoverso dell'articolo 70. Chi circoli con targa non propria dell'automobile stesso o con targa contraffatta, e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire cinquemila a lire diecimila. L'automobile e' sequestrato.
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