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Regio decreto 1740/1933

Art. 73 — Targhe per autoveicoli in prova

ELI /it/regio-decreto/1933/12/08/1740/art/73parte di Regio decreto 1740/1933
Art. 73. Targhe per autoveicoli in prova. Le fabbriche costruttrici, quelle di carrozzeria, i rappresentanti di esse, o le officine di riparazione per autoveicoli, compresi quelli di cui alla lettera b) dell'articolo 54, non sono soggette all'obbligo della licenza di circolazione o dell'autorizzazione alla circolazione per gli autoveicoli che facciano circolare al solo scopo di prova, guidati od accompagnati da un loro dipendente. Questi autoveicoli debbono portare nella parte posteriore una targa di riconoscimento che e' concessa dal Prefetto, insieme con un certificato che ne attesta il rilascio, e ne autorizza l'uso. La concessione e' annuale ed e' subordinata al parere favorevole del Circolo Ferroviario d'Ispezione che puo' disporre anche eventuali verifiche presso le fabbriche, le officine o i locali dell'esercizio. Le targhe per gli autoveicoli in prova sono di tipo uguale a quelle prescritte dall'articolo 72 e debbono portare la parola «prova», in carattere rosso a rilievo, superiormente alle altre indicazioni. Il nome e modello e' depositato Presso il Ministero delle Comunicazioni (Ispettorato Generale Ferrovie, Tramvie ed Automobili). Le targhe sono trasportabili da veicolo a veicolo ma non hanno validita' se non accompagnate dal certificato del Prefetto, attestante la concessione della targa. I certificati del Prefetto sostituiscono durante le prove le licenze di circolazione o le autorizzazioni alla circolazione anche agli effetti della legge penale. Gli autoveicoli in prova sono esonerati dall'obbligo della riproduzione della targa nella parte anteriore. Chi adibisce l'autoveicolo munito di targa in prova ad uso differente, trasportando persone non interessate alla prova o merci in luogo dei carichi di esperimento, e' punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento e la targa viene ritirata. Chi circola senza uniformarsi alle norme del presente articolo e' punito con le pene e le altre sanzioni stabilite nel secondo capoverso dell'articolo 70.

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