Regio decreto 1740/1933
Art. 71 — Passaggi di proprieta'
Art. 71. Passaggi di proprieta'. Ogni passaggio di proprieta', per atto tra vivi, di autoveicoli compresi quelli di cui alla lett. b) dell'articolo 54 o di un rimorchio deve essere denunziato alla Prefettura da colui al quale e' trasferita la proprieta', entro quindici giorni dalla data del trasferimento. La denunzia puo' essere fatta anche da colui che trasferisce la proprieta', fermo restando l'obbligo dell'acquirente. Lo stesso obbligo incombe all'erede o al legatario, entro un mese dalla data del trasferimento della proprieta'. La denunzia e' fatta per iscritto, in doppio originale, ed in essa devono essere riportati tutti i dati della licenza o dell'autorizzazione di circolazione, nonche' quelli relativi al pagamento della tassa di circolazione. La licenza o l'autorizzazione medesima deve essere allegata alla denunzia. Uno degli originali della denunzia e' restituito al denunziante con l'indicazione parte della Prefettura della data della presentazione e tiene luogo della licenza o della autorizzazione anche agli effetti delle disposizioni penali del presente decreto. Esso e' annullato dalla Prefettura quando questa abbia adempiuto alle formalita' indicate nel presente articolo; in ogni caso non puo' avere validita' superiore a giorni quindici, decorso il quale termine il documento si intende privo di qualsiasi efficacia giuridica. Per i passaggi di proprieta' di autoveicoli adibiti a servizi pubblici di linea, concessi od autorizzati, od a noleggio da rimessa, colui al quale e' trasferita la proprieta' deve allegare alla denuncia il nulla osta del Circolo Ferroviario di Ispezione. La Prefettura prende nota del passaggio di proprieta' nei propri registri e restituisce all'interessato, per il tramite dell'Ufficio provinciale del Pubblico registro automobilistico, quando ne sia prescritta la inscrizione presso l'ufficio stesso a termini di legge, il documento di circolazione dopo avervi annotato il trasferimento che ho formato oggetto della denunzia. Se il passaggio di proprieta' importi cambiamento di provincia, la denunzia e' fatta alla Prefettura della provincia nel cui territorio e' compreso il comune di residenza del nuovo proprietario. Si fa luogo, in tal caso, soltanto al cambiamento della targa di riconoscimento. La Prefettura nel restituire, con le modalita' di cui al quinto capoverso del presente articolo, il documento di circolazione allegato alla denuncia, oltre ad annotarvi il passaggio di proprieta', inscrive il nuovo numero di immatricolazione, nel contempo da' comunicazione dell'avvenuto cambiamento alla Prefettura presso la quale l'autoveicolo era precedentemente immatricolato perche' questa possa apportare le necessarie annotazioni sui propri registri. E' fatto altresi' obbligo al proprietario di autoveicoli o di rimorchi di denunciare nel termine di giorni venti direttamente alla Prefettura, o per il tramite dell'Ufficio provinciale del Pubblico registro automobilistico, quando l'autoveicolo vi debba essere inscritto per l'annotazione nei registri suindicati, ogni cambiamento di residenza. I contravventori alle disposizioni del presente articolo circa l'obbligo della denuncia del passaggio di proprieta' ovvero del cambiamento di residenza sono puniti con l'ammenda da lire cento a lire trecento. Il documento di circolazione e' provvisoriamente ritirato e non potra' essere restituito se non in seguito all'adempimento 'delle formalita' del presente articolo.
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