Regio decreto 1740/1933
Art. 63 — Condotta dei treni automobili
Art. 63. Condotta dei treni automobili. Ai treni automobili debbono essere constantemente adibiti due conducenti che possano avvicendarsi nella guida. In caso di incidenti al treno almeno uno dei due conducenti deve, anche agli effetti dell'articolo 24, rimanere sul posto. I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda da lire cento a lire mille indipendentemente dalle sanzioni previste nell'articolo 81.
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