Regio decreto 1740/1933
Art. 62 — Treni automobili e rimorchi
Art. 62. Treni automobili e rimorchi. Nessun autoveicolo puo' trainare piu' di un rimorchio sia per trasporto di persone sia per trasporto di cose. Il rimorchio deve essere munito di licenza di circolazione, salvo che si tratti di veicolo inefficiente per subite avarie o per mancanza di organi essenziali al movimento autonomo o che si tratti di veicoli nuovi che vengono trasferiti da una officina ad altra officina per ragioni costruttive, nell'Ambito della stessa citta'. La licenza e' accordata dal Prefetto in seguito a certificato di approvazione rilasciato dal Circolo Ferroviario d'Ispezione. Nella licenza il rimorchio e' individuato per se' medesimo ed in rapporto all'autoveicolo trattore. Questo e' designato con le caratteristiche necessarie a garantire le condizioni di sicurezza e di capacita' di trazione, secondo le norme tecniche che saranno emanate dal Ministro per le Comunicazioni nei riguardi dei requisiti di potenza, di sforzo di trazione, di frenatura e degli organi di attacco e di sicurezza. Qualora si tratti di rimorchio munito di freno continuo, nella licenza del rimorchio stesso gli autoveicoli destinati a' trainarlo devono essere individuati con gli estremi della targa di riconoscimento. Quando la motrice sia una macchina trattrice non atta a trasportare carico utile, e' consentito l'impiego di due rimorchi, sempreche' la lunghezza totale del treno automobile non sia superiore a ventidue metri. Si considera come facente parte integrante dell'autoveicolo, cui e' direttamente accodato, il carrello a due ruote, adibito esclusivamente al trasporto di bagagli, di attrezzi e simili, quando esso risponda alle norme tecniche che saranno emanate col decreto Ministeriale di cui al primo capoverso. L'impiego di rimorchi per trasporto di persone deve essere autorizzato dai Circoli Ferroviari d'Ispezione. In via eccezionale, per determinati servizi e per determinati itinerari i Circoli Ferroviari d'Ispezione possono anche accordare l'autorizzazione che un veicolo non considerato rimorchio venga trainato da un autoveicolo alle condizioni di sicurezza e di velocita' che i Circoli medesimi riterranno di stabilire. Tale autorizzazione s'intendera' non valida qualora il convoglio sia sorpreso a circolare con velocita' superiore a quella stabilita nell'atto di autorizzazione. Il contravventore alle disposizioni precedenti e' punito con le pene e le altre sanzioni stabilite nel secondo capoverso dell'articolo 70.
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