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Regio decreto 1740/1933

Art. 64 — Limitazioni di velocita'

ELI /it/regio-decreto/1933/12/08/1740/art/64parte di Regio decreto 1740/1933
Art. 64. Limitazioni di velocita'. In ogni momento il conducente di un autoveicolo, compresi quelli di cui alla lett. b) dell'articolo 54, deve regolare la velocita' del veicolo in modo tale da potere osservare gli obblighi che gli incombono a norma dell'articolo 36. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire venticinque a lire duecento indipendentemente dalle sanzioni stabilite nel cennato articolo 36.

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