Regio decreto 1740/1933
Art. 61 — Freni e dispositivi di sicurezza
Art. 61. Freni e dispositivi di sicurezza. Ogni autoveicolo, compresi quelli di cui alla lett. b) dell'articolo 54, deve essere munito di due sistemi di frenatura indipendenti l'uno dall'altro o di un sistema azionato da due comandi indipendenti l'uno dall'altro e di cui uno possa agire anche quando l'altro venga a mancare nella sua funzione. In ogni caso l'uno e l'altro sistema devono essere di sufficiente efficacia e ad azione rapida. I veicoli destinati ad essere rimorchiati da autoveicoli debbono essere provveduti di un sistema di freni e, se adibiti al trasporto di persone, debbono essere provveduti di due sistemi di freni indipendenti tra loro. La frenatura del rimorchio di portata fino a trentacinque quintali deve essere comandata, con apposito dispositivo, dall'autoveicolo trattore o vigilata ed eseguita da persona viaggiante sul rimorchio. I rimorchi della portata superiore a trentacinque quintali e le relative motrici debbono essere provvisti di freni idraulici o ad aria compressa od a depressione, azionabili dal guidatore della motrice con unico comando. Gli autoveicoli il cui peso a vuoto superi i quintali tre e mezzo debbono essere provveduti di un dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli il cui peso complessivo superi i trentacinque quintali, quelli trainanti rimorchi e tutti gli automobili adibiti a servizi pubblici regolarmente concessi o autorizzati devono inoltre essere provvisti di un meccanismo o dispositivo di sicurezza di pronta e facile manovra, che impedisca la retrocessione della vettura quando in salita venga meno l'azione dei freni. Puo' derogarsi a questa prescrizione per gli automobili in servizio su strade pianeggianti o per quelli che siano muniti di sistemi di frenatura tali da assicurare la continua tenuta in caso di fermata. Le trattrici stradali e simili con motore a vapore possono essere provvedute di un solo sistema di freni purche' abbiano inoltre un dispositivo efficace di frenatura a controvapore. I freni devono essere costantemente tenuti in stato di regolare efficienza. Gli autoveicoli di portata superiore a trentacinque quintali, quelli trainanti rimorchi, e tutti gli automobili adibiti a servizi pubblici regolarmente concessi o autorizzati devono essere muniti di dispositivi meccanici per le segnalazioni di cui all'articolo 30, di uno specchio retrovisivo di dimensioni tali e disposto in modo da permettere al guidatore di vedere i veicoli che accennano a sorpassare. Qualora lo specchio, per le insufficienti dimensioni od inadatta disposizione, non corrisponda allo scopo, deve considerarsi mancante. Gli autoveicoli di portata superiore ai trentacinque quintali trainanti rimorchio debbono avere inoltre un dispositivo atto a fare percepire al conducente le segnalazioni dei veicoli che sopraggiungono. In caso di contravvenzione alle disposizioni del quinto e sesto capoverso si applica l'ammenda da lire cinquanta a lire duecento. Per le contravvenzioni alle altre norme del presente articolo la pena dell'ammenda e' da lire cento a lire cinquecento.
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