Regio decreto 1740/1933
Art. 60 — Scappamento libero e parafanghi
Art. 60. Scappamento libero e parafanghi. Ogni autoveicolo, compresi quelli indicati nella lettera b) dell'articolo 54, deve essere fornito almeno di un apparecchio silenziatore atto ad eliminare i rumori e le emanazioni moleste. Negli autoveicoli con motore a combustione (Diesel) l'estremita' del tubo di scappamento deve essere situata in modo tale che lo scarico dei prodotti della combustione avvenga sul lato destro posteriore e sia diretto verso l'esterno. E' obbligo del conducente di usare dell'autoveicolo in modo da non causare rumori ed emanazioni moleste. E' vietata qualsiasi modificazione od alterazione dell'apparecchio silenziatore che ne annulli o ne riduca gli effetti. Gli autoveicoli suddetti e i rimorchi da autoveicoli devono essere provveduti pure di parafanghi e di analoghi dispositivi atti allo scopo a meno che la carrozzeria sia costruita in modo tale da offrire la stessa protezione dei parafanghi. Il contravventore alle disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire venticinque a lire duecento. La stessa pena si applica ai conducenti di autoveicoli con motori a combustione (Diesel) in caso di emissione di fumo dipendente da qualsiasi causa.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1740/1933 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.