Regio decreto 1740/1933
Art. 51 — Freni
Art. 51. Freni. Ogni velocipede deve essere munito di un freno ad azione pronta ed efficace. Quando ne sia privo, o il freno sia in condizioni di non funzionare, il velocipede deve essere condotto a mano. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire venticinque a lire cento.
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