Regio decreto 1740/1933
Art. 50 — Segnalamenti
Art. 50. Segnalamenti. Nelle ore e nei casi in cui ne e' obbligatoria l'accensione a norma dell'articolo 41, ogni velocipede deve essere munito di un fanale anteriore a luce bianca e di uno a luce rossa applicato posteriormente. Il fanale puo' essere unico, sempre che atto ed ubicato in modo da provvedere efficacemente alle due segnalazioni. Ogni velocipede deve inoltre essere sempre munito di un campanello il cui suono possa essere avvertito almeno a trenta metri di distanza. Qualora manchi il campanello, o nelle ore o nei casi in cui e' obbligatoria l'accensione, manchi il fanale o questo non sia in grado di funzionare, il velocipede deve essere condotto a mano. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire venticinque a lire cento.
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