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Regio decreto 1740/1933

Art. 52 — Facolta' dei Comuni

ELI /it/regio-decreto/1933/12/08/1740/art/52parte di Regio decreto 1740/1933
Art. 52. Facolta' dei Comuni. In quanto non sia preveduto negli articoli precedenti, e' demandata ai Comuni la facolta' di disciplinare nell'interno degli abitati la circolazione dei velocipedi. Nei casi di divieto di circolazione dei soli velocipedi su determinate vie e piazze, quando queste non risultino gia' indicate nei regolamenti approvati a norma dell'articolo 128, e' ammesso il ricorso al Prefetto che, sentito il Capo Compartimento per la viabilita' se trattisi di traverse di strade statali o l'Ingegnere Capo del Genio civile negli altri casi, decide definitivamente.

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