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Regio decreto 1740/1933

Art. 41 — Illuminazione dei veicoli

ELI /it/regio-decreto/1933/12/08/1740/art/41parte di Regio decreto 1740/1933
Art. 41. Illuminazione dei veicoli. Salve le disposizioni speciali per gli autoveicoli e per i velocipedi, ogni altro veicolo circolante sulle strade pubbliche deve portare, nelle ore e nei casi appresso indicati, uno piu' segnali luminosi a luce bianca, visibili nella direzione di marcia ad almeno cento metri di distanza. Se il segnale bianco e' unico, deve essere situato sulla sinistra del veicolo. Le disposizioni precedenti debbono essere osservate per ciascun veicolo anche nel caso di piu' veicoli che marcino in colonna. L'accensione dei segnali luminosi e' obbligatoria da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere. E obbligatoria anche di giorno in caso di nebbia o di foschia. I fanali obbligatori devono rimanere accesi anche durante le fermate, a meno che queste non avvengano negli spazi nei quali e' consentita la sosta ed i veicoli siano resi visibili dalla illuminazione stradale. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire venticinque a lire cento.

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