Regio decreto 1740/1933
Art. 42 — Incauto affidamento dei veicoli
Art. 42. Incauto affidamento dei veicoli. Chi affida un veicolo a persona inesperta od incapace di guidarlo, o non munita della speciale patente, qualora sia prescritta, ovvero permette o tollera che lo guidi, e' punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento o con l'arresto fino ad un mese, salvo quando siano applicabili le disposizioni dell'articolo 672 del Codice penale. Se il veicolo sia un velocipede la pena e' l'ammenda da lire venticinque a lire trecento, e il minimo non potra' essere inferiore a lire cento se la consegna o l'affidamento avvennero per motivi di lucro.
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