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Regio decreto 1740/1933

Art. 40 — Trasporti eccezionali

ELI /it/regio-decreto/1933/12/08/1740/art/40parte di Regio decreto 1740/1933
Art. 40. Trasporti eccezionali. Per i trasporti di cose indivisibili, che eccedano, per le dimensioni o per il peso, i limiti stabiliti negli articoli 37 e 39 o per esigenze eccezionali, e salva sempre l'osservanza dell'articolo 43, e' in facolta' degli Enti cui compete la manutenzione delle strade di accordare speciali autorizzazioni, quando, a loro giudizio, cio' sia compatibile con la conservazione delle massicciate e la stabilita dei manufatti, prescrivendo all'uopo le cautele e le condizioni necessarie anche nell'interesse della sicurezza del transito. L'autorizzazione puo' essere data in via permanente, per una determinata serie di trasporti, o volta per volta, ma sempre per un determinato percorso. Quando le strade da percorrere siano in manutenzione di Enti locali, contro il diniego di autorizzazione o contro le condizioni e cautele alle quali l'autorizzazione sia subordinata, e' ammesso il ricorso al Prefetto, che provvede in via definitiva, sentito il Genio civile. Il Prefetto puo' anche di ufficio, sentito il Genio civile, vietare o sottoporre a speciali modalita' l'autorizzazione del transito. Per le strade statali la competenza ad accordare la autorizzazione per i trasporti eccezionali anzidetti e' del Capo Compartimento per la viabilita', salvo ricorso al Ministro per i Lavori Pubblici. In ogni caso le autorizzazioni anzidette nei riguardi del peso degli autoveicoli non possono essere accordate per portate superiori a quelle riconosciute ammissibili per il veicolo dal Circolo Ferroviario d'Ispezione competente. Il contravventore alle condizioni imposte con la autorizzazione e' punito con l'ammenda da lire venti a lire duecento.

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