Regio decreto 1740/1933
Art. 20 — Esecuzione d'ufficio
Art. 20. Esecuzione d'ufficio. Nei casi di esecuzione d'ufficio, il Prefetto, sentito il Capo Compartimento per la viabilita' se trattisi di strade statali o l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio civile in ogni altro caso, e udito il contravventore, ordina con suo decreto la riduzione delle cose al pristino stato, e adotta tutti gli altri provvedimenti necessari, determinando le opere da eseguirsi. Nel decreto del Prefetto deve essere fissato il termine entro il quale, dalla fatta intimazione, il contravventore debba eseguirne le disposizioni, coll'avvertenza che in mancanza si fara' luogo all'esecuzione d'ufficio a sue spese. L'esecuzione d'ufficio puo' essere ordinata immediatamente, e senza bisogno di diffida al contravventore, nei casi di urgenza o se il contravventore non sia conosciuto. Gli uffici tecnici competenti sorvegliano per la buona esecuzione dei lavori decretati, ancorche' si eseguiscano dal contravventore o dal possessore dei fondi o dei canali. La esecuzione d'ufficio e' fatta dall'Autorita' competente, secondo le disposizioni in vigore. Per tutti gli effetti di legge, e' intimata al contravventore copia del verbale dell'avvenuta esecuzione e del decreto che la ordinava, se non gli fosse stato prima intimato. Il funzionario, ufficiale od agente incaricato dell'esecuzione del decreto, nel caso di opposizione, puo' richiedere l'aiuto della pubblica forza. Il Prefetto, udito il trasgressore per mezzo del Podesta' del Comune ove egli ha il domicilio, provvede al rimborso a di lui carico delle spese occorse per gli atti o per la esecuzione di ufficio, rendendone esecutoria la nota e facendone riscuotere l'importo nelle forme e con i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette. Le attribuzioni del presente articolo sono esercitate dal Podesta' quando si tratti di strade nell'interno dell'abitato.
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