Regio decreto 1740/1933
Art. 21 — Rimozione di alberi e ramaglie
Art. 21. Rimozione di alberi e ramaglie. Quando per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati nei terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie, il proprietario di essi e' tenuto a rimuoverli nel piu' breve spazio di tempo possibile. Qualora non vi provveda subito, la rimozione sara' eseguita d'ufficio a carico del proprietario inadempiente.
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