Regio decreto 1740/1933
Art. 19 — Opere di sostegno
Art. 19. Opere di sostegno. La costruzione e riparazione delle opere di sostegno lungo le strade, qualora esse servano unicamente a difendere e sostenere i fondi adiacenti, sta a carico dei possessori dei fondi stessi; se poi esse abbiano per oggetto la stabilita' o conservazione delle strade, la costruzione o riparazione sta a carico dell'Ente cui la strada appartiene. La spesa si divide in ragione dell'interesse quando l'opera abbia scopo promiscuo. Il reparto della spesa e' fatto dal Ministro per i Lavori Pubblici su proposta del Capo Compartimento per la viabilita', per le strade statali e negli altri casi dal Prefetto, su proposta dell'Ingegnere Capo del Genio civile.
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