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Regio decreto 1740/1933

Art. 119 — Provento delle oblazioni e condanne: Il provento delle oblazioni e condanne alle pene pecuniarie e' devoluto …

ELI /it/regio-decreto/1933/12/08/1740/art/119parte di Regio decreto 1740/1933
Art. 119. Provento delle oblazioni e condanne: Il provento delle oblazioni e condanne alle pene pecuniarie e' devoluto per intero all'Azienda Autonoma Statale della Strada, se trattisi di contravvenzioni da chiunque accertate sulle strade statali. Per le contravvenzioni accertate su strade non statali e' devoluto interamente allo Stato se trattisi di contravvenzioni al presente decreto accertate dai suoi funzionari ed agenti; e' devoluto per meta' allo Stato e per meta' alla Provincia od ai Comuni se trattisi di contravvenzioni al presente decreto accertate dai funzionari ufficiali ed agenti delle Provincie e dei Comuni; e' devoluto ai Comuni se trattisi di contravvenzioni da chiunque accertate ai regolamenti che essi hanno facolta' di emanare a norma del presente decreto. Nel comune di Roma il provento delle contravvenzioni accertate dai metropolitani e' devoluto per intero al Governatorato. E' in facolta' dei Comuni stabilire che la riscossione della pena dell'ammenda inflitta per le contravvenzioni di cui all'articolo 128 abbia luogo con la procedura prescritta per la esazione dei tributi ed a mezzo degli organi a cio' destinati, osservate le norme che saranno stabilite con Decreto Reale emanato su proposta dei Ministri interessati. Ministro per i Lavori Pubblici determinera' ogni anno quale parte dei proventi delle contravvenzioni possa essere destinata per la concessione di premi di diligenza alla Milizia stradale, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 122 e per la concessione del premio di manutenzione ai capi cantonieri e cantonieri, quale parte alla Cassa Pensioni dei cantonieri stessi.

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