Regio decreto 1740/1933
Art. 118 — Inammissibilita' dell'oblazione
Art. 118. Inammissibilita' dell'oblazione. L'oblazione non e' ammessa quando si siano verificate le circostanze per le quali possono essere aumentate le pene a norma dell'articolo 115. L'oblazione non e' inoltre ammessa per le contravvenzioni prevedute negli articoli 33 e 70. Nei casi indicati nei due commi precedenti, ove l'oblazione avesse avuto luogo, l'azione penale ha egualmente corso e le somme pagate rimangono, per il caso di condanna, a garanzia del pagamento della pena pecuniaria inflitta nonche' delle spese della notificazione preveduta nell'articolo 124 e delle spese processuali.
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