Regio decreto 1740/1933
Art. 120 — Responsabilita' del conducente e del proprietario dei veicoli
Art. 120. Responsabilita' del conducente e del proprietario dei veicoli. Il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione di un veicolo si presume dovuto a colpa del conducente. La presunzione e' esclusa solo quando questi provi che da parte sua si e' avuta ogni cura, per evitare che il danno si verificasse. Non possono in alcun caso considerarsi come danni derivanti da forza maggiore quelli cagionati da difetti di costruzione o di manutenzione del veicolo. Il proprietario del veicolo e' obbligato solidalmente col conducente a meno che provi che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volonta', salva la responsabilita' che a lui possa incombere secondo i principi generali del Codice civile.
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