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Regio decreto 1740/1933

Art. 117 — Oblazione in via ordinaria

ELI /it/regio-decreto/1933/12/08/1740/art/117parte di Regio decreto 1740/1933
Art. 117. Oblazione in via ordinaria. Per le contravvenzioni prevedute nell'articolo precedente, quando il contravventore non abbia esercitato la facolta' ivi stabilita, e per ogni altra contravvenzione per la quale il presente decreto stabilisce la sola pena dell'ammenda, quale ne sia il massimo, il contravventore e' ammesso a pagare prima del decreto di condanna ovvero prima dell'apertura del dibattimento, una somma corrispondente al terzo del massimo della pena stabilita per la contravvenzione commessa oltre le spese di notificazione del processo verbale di contravvenzione prevista nell'articolo 124 e quelle del procedimento. Il pagamento ha luogo mediante versamento presso gli Uffici del registro o, se si tratti di contravvenzione ai regolamenti comunali, nelle casse del comune, della somma relativa, su presentazione, quando ne sia il caso, di certificato del cancelliere della Pretura, attestante le spese occorse. Se il pagamento e' eseguito entro quarantotto ore dalla notificazione del processo verbale di contravvenzione prevista nell'articolo 124, la somma da pagare a titolo di oblazione e' ridotta al sesto del massimo della pena comminata, oltre le spese della notificazione e del procedimento.

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