Regio decreto 1740/1933
Art. 108 — Indennita'
Art. 108. Indennita'. Per le operazioni di visita e prova di autoveicoli, e di rimorchi di autoveicoli, di determinazione di potenza, nonche' per le operazioni di esami e di esperimenti preveduti nel titolo terzo del presente decreto, gli interessati sono tenuti, prima delle operazioni, a versare direttamente al Circolo Ferroviario d'Ispezione, con le modalita' stabilite dal Direttore del Circolo stesso, le seguenti somme: a) visita e prova di automobili, compressori stradali, rimorchi, motocarrozzette in servizio pubblico, prova pratica di conducenti non allievi di scuole L. 20 b) esami di allievi delle scuole di cui all'articolo 107, esami orali di conducenti non allievi delle scuole L. 10 c) per le visite e prove ed esperimenti di revisione o controllo le misure di cui alle lettere a) e b) sono ridotte alla meta'; d) determinazioni o verifiche della potenza dei motori in ogni caso » 5 Le somme come sopra introitate saranno versate in Tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo dello stato di previsione dell'Entrata. Sull'ammontare versato, il 60 % e' devoluto alla Cassa di colleganza fra gli Ingegneri dell'Ispettorato Generale Ferrovie, Tramvie ed Automobili, per essere erogato a compenso delle operazioni e prestazioni dei soci della Cassa, nonche' per forme assistenziali, secondo modalita' da stabilirsi con decreti dei Ministri per le Comunicazioni e per le Finanze. Mediante decreti del Ministro per le Finanze saranno introdotte in bilancio le necessarie variazioni. E' autorizzata la corresponsione di acconti sulla quota spettante alla Cassa anzidetta. Nessuna indennita' compete al funzionario che procede allo operazioni salvo, nel caso di pernottazione fuori sede, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e una quota di indennita' che verra' stabilita con disposizione dell'Ispettorato Generale Ferrovie, Tramvie ed Automobili, per le singole localita' designate come sede di operazioni. Quando l'esame, il collaudo o l'accertamento di potenza abbiano luogo, su richiesta degli interessati, in localita' diverse da quelle designate come sede di operazioni, competono al funzionario in tutti i casi le ordinarie indennita' di trasferta. Nella misura che sara' stabilita dall'Ispettorato predetto, i richiedenti sono tenuti altresi' a rimborsare l'importo delle spese inerenti alle operazioni domandate. Sono inoltre tenuti a corrispondere al Commissario del Reale Automobile Club d'Italia per l'esame teorico cui interviene l'indennita' di L. 10.
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