Regio decreto 1740/1933
Art. 107 — Scuole per conducenti di automobili
Art. 107. Scuole per conducenti di automobili. Le scuole per conducenti di automobili devono essere ufficialmente riconosciute dal Ministero delle Comunicazioni (Ispettorato Generale Ferrovie, Tramvie ed Automobili). Il Ministro per le Comunicazioni stabilira', con decreto, le. norme concernenti l'arredamento didattico delle scuole, il programma e la durata dei corsi e altre modalita' necessarie per il regolare funzionamento delle scuole stesse. Le scuole devono essere dirette da un ingegnere o da un perito industriale e devono disporre di idonei insegnanti. L'esame teorico, degli allievi, viene sostenuto presso le sedi delle scuole stesse davanti ad una Commissione composta 'di un ingegnere del Circolo ferroviario, che la presiede, del direttore o di un insegnante della scuola e di un rappresentante del Reale Automobile Club d'Italia. L'esame pratico di guida e' sostenuto davanti all'ingegnere del Circolo Ferroviario d'Ispezione ed al Direttore della scuola. Le scuole sono sottoposte alla vigilanza dell'Ispettorato Generale predetto. Il riconoscimento ufficiale puo' essere revocato dal Ministro per le Comunicazioni con suo provvedimento definitivo nel caso in cui i corsi non si svolgano regolarmente, non si provveda alla sostituzione del direttore o degli insegnanti, ove tale sostituzione sia riconosciuta necessaria da parte dell'Ispettorato Generale Ferrovie, Tramvie ed Automobili, o non si ottemperi alle disposizioni emanate in sede di vigilanza dallo stesso Ispettorato Generale.
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