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Regio decreto 1740/1933

Art. 109 — Permessi provvisori di guida

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Art. 109. Permessi provvisori di guida. I Prefetti sono autorizzati a concedere permessi provvisori per la guida di automobili, aventi validita' non superiore a tre mesi, ai conducenti di passaggio in Italia a scopo turistico che siano muniti di patente di abilitazione rilasciata dalle autorita' estere e guidino macchine di loro proprieta' e di fabbricazione italiana.

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