Regio decreto 1740/1933
Art. 103 — Rilascio dei certificati internazionali per autoveicoli e dei permessi internazionali a condurre
Art. 103. Rilascio dei certificati internazionali per autoveicoli e dei permessi internazionali a condurre. I proprietari di autoveicoli, compresi quelli di cui alla lettera b) dell'articolo 54, ed i conducenti che intendano ottenere il certificato internazionale per l'autoveicolo od il permesso internazionale a condurre, per circolare nel territorio degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Parigi, del 24 aprile 1926, resa esecutiva con R. decreto 6 gennaio 1928, n. 1622, devono farne domanda, per il tramite dell'Ufficio provinciale del Pubblico Registro Automobilistico, quando l'autoveicolo vi debba essere inscritto, al Prefetto della Provincia in cui l'autoveicolo e' immatricolato o che ha rilasciato la patente di abilitazione. Il Prefetto rilascia il certificato richiesto su presentazione della licenza di circolazione o dell'autorizzazione alla circolazione per l'autoveicolo o della patente di abilitazione per i conducenti. I conducenti di motocicli, motocarrozzette e motofurgoncini che abbiano compiuti gli anni diciotto, per ottenere il permesso internazionale a condurre devono produrre al Prefetto un apposito certificato di idoneita' rilasciato, previo esame, da un Circolo Ferroviario d'Ispezione. Per il rilascio di tale certificato sono applicabili le disposizioni dell'articolo 83, prima parte, e dell'articolo 86, primo, secondo e ultimo capoverso.
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