Regio decreto 1740/1933
Art. 104 — Potenza dei motori degli autoveicoli
Art. 104. Potenza dei motori degli autoveicoli. La determinazione della potenza dei motori degli autoveicoli, in occasione sia delle visite e prove indicate negli articoli 65, 69, 78 e 80, sia di eventuali successivi accertamenti, viene effettuata a cura degli ingegneri dell'Ispettorato Generale Ferrovie, Tramvie ed Automobili, secondo le norme e le formule stabilite nelle leggi finanziarie, o, quando si tratti di motori non contemplati dalle leggi finanziarie, secondo le norme e le formule che saranno emanate dal Ministro per le Finanze di concerto con quello per le Comunicazioni.
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