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Regio decreto 1740/1933

Art. 102 — Conducenti italiani residenti all'estero o stranieri

ELI /it/regio-decreto/1933/12/08/1740/art/102parte di Regio decreto 1740/1933
Art. 102. Conducenti italiani residenti all'estero o stranieri. I cittadini italiani residenti all'estero e gli stranieri di passaggio in Italia sprovvisti di patenti di abilitazione estera, che intendano condurre automobili debbono osservare le disposizioni degli articoli 83 a 88, presentando domanda ad una Prefettura del Regno. In luogo del certificato generale del casellario giudiziario e del certificato di residenza, e' in loro facolta' di produrre una dichiarazione complessiva equipollente di un Console dello Stato a cui appartengono e dalla quale deve risultare anche la residenza all'estero del richiedente. Per gli italiani residenti all'estero e' sufficiente la produzione del passaporto e di una dichiarazione del Console del luogo in cui essi hanno la loro residenza. La patente di abilitazione ha in tal caso validita' di sei mesi. Trascorso detto termine l'interessato ha l'obbligo di presentare alla Prefettura la detta patente per farvi inscrivere la validita' definitiva. All'uopo il richiedente dovra' esibire alla Prefettura il certificato generale del casellario giudiziario rilasciato dalla cancelleria del Tribunale di Roma. Il Prefetto, eseguiti gli accertamenti indicati nel primo capoverso dell'articolo 88, ordina che sia eseguita l'annotazione per la validita' definitiva. I conducenti di automobili, i quali siano stati ammessi a circolare a norma della prima parte dell'articolo precedente, non sono tenuti a munirsi di patente di abilitazione; decorso il termine stabilito dall'Ufficio doganale nel certificato provvisorio di circolazione, i conducenti medesimi debbono munirsi della patente di abilitazione italiana. I conducenti di automobili muniti del permesso internazionale a condurre di cui all'allegato E) della Convenzione Internazionale di Parigi del 24 aprile 1926, resa esecutiva con R. decreto 6 gennaio 1928, n. 1622, sono autorizzati a condurre nel Regno, fino al termine di un anno dalla data di rilascio del permesso. Trascorso tale periodo debbono munirsi della patente di abilitazione italiana. Chi e' munito di patente di abilitazione conseguita all'estero puo' ottenere la patente di abilitazione italiana di primo grado senza alcun esame, presentando direttamente alla Prefettura domanda in bollo corredata con i documenti di cui agli articoli 83 e 88, e con la patente di abilitazione conseguita all'estero. In tali casi, agli effetti dell'accertamento dei requisiti fisici e psichici, si applicano le disposizioni di cui al secondo capoverso dell'articolo 91. Ai contravventori alle disposizioni del presente articolo sono applicabili le sanzioni comminate nell'articolo 96.

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