Regio decreto 695/1933
Art. 35 — Cessazione della sospensione
Art. 35. (Cessazione della sospensione). Al termine della durata della sospensione riprende vigore il diritto alle medaglie ed alla croce di guerra al valor militare ed alle distinzioni onorifiche di guerra, senza che occorrano appositi provvedimenti: e le insegne ed i brevetti relativi vengono restituiti al decorato. Viene anche riattivato il pagamento al decorato stesso del soprassoldo annesso alle medaglie al valor militare e cessa, contemporaneamente, il pagamento di esso ai congiunti cui tosse stato, eventualmente, concesso per riversibilita'.
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