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Regio decreto 695/1933

Art. 34 — Abbreviazione della durata della sospensione

ELI /it/regio-decreto/1933/05/08/695/art/34parte di Regio decreto 695/1933
Art. 34. (Abbreviazione della durata della sospensione). Quando, per qualsiasi motivo, la durata dei provvedimenti che hanno dato luogo alla sospensione della facolta', di fregiarsi delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra venga abbreviata, gli interessati possono ottenere che sia del pari abbreviati, la durata della sospensione. A tal fine essi dovranno indirizzare domanda in carta bollata ai competenti Ministeri indicati nel secondo comma del precedente art. 9.

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