Regio decreto 695/1933
Art. 34 — Abbreviazione della durata della sospensione
Art. 34. (Abbreviazione della durata della sospensione). Quando, per qualsiasi motivo, la durata dei provvedimenti che hanno dato luogo alla sospensione della facolta', di fregiarsi delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra venga abbreviata, gli interessati possono ottenere che sia del pari abbreviati, la durata della sospensione. A tal fine essi dovranno indirizzare domanda in carta bollata ai competenti Ministeri indicati nel secondo comma del precedente art. 9.
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