Regio decreto 695/1933
Art. 36 — Casi di riabilitazione
Art. 36. (Casi di riabilitazione). Coloro che, in seguito a condanna siano incorsi nella perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, e che ottengano la riabilitazione, possono chiedere, con regolare domanda su carta bollata, al Ministero competente, che sia ripristinata ad ogni effetto la concessione delle decorazioni e distinzioni perdute. Alla domanda dev'essere allegata copia della sentenza di riabilitazione, passata in giudicato. Il ripristino della concessione ha luogo con le stesse forme e modalita' previste per le concessioni normali, senza che occorra il preventivo parere della Commissione consultiva; e decorre dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di riabilitazione.
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